La riforma che vorremmo

Si è svolto oggi, 14 gennaio, l’incontro sulla riforma del Terzo Settore organizzato dal Forum Nazionale del Terzo settore. 

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 Secondo il senatore Luigi Bobba “La riforma deve ripartire, stiamo aspettando il parere della commissione bilancio. La prossima settimana dovremmo cominciare a votare gli emendamenti. Speriamo in un mese di chiudere in commissione per poi andare in aula. Sulla riforma ci sono modifiche e integrazioni che abbiamo concordato in Senato e alla Camera. A parte qualche punto controverso, ma in sostanza il disegno complessivo è quasi del tutto definito, mancano solo i dettagli”.

“Come Anpas stiamo apprezzando i perfezionamenti che questa discussione al senato si sta definendo e la definizione del terzo settore anche degli emendamenti e gli aspetti dell’impresa sociale, così come per il servizio civile sul coinvolgimento dei giovani e l’ampliamento dei servizi” ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas. “Rimangono dei punti per noi caldissimi per quanto riguarda le attività accessorie a contenuto economico che riguardano da vicino la nostra operatività e sui quali è necessaria una ulteriore chiarificazione. All’interno della discussione in questo momento in Senato speriamo possano avere seguito le nostre sollecitazioni fatte da quei parlamentari che si sono fatti portavoce delle nostre istanze e che derivano anche da quanto esplicitato da noi stessi nell’audizione che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Fondamentale è per noi  la valorizzazione delle reti al fine di favorire il volontariato che deve essere vero, serio e trasparente”.


Riforma del Terzo Settore: i 10 PUNTI CHIAVE PER ANPAS

(1) Consentire la permanenza e la valorizzazione dell’azione volontaria nelle forme organizzative previste dalla Riforma del Terzo Settore (art. 2 comma 1)

Occorre difendere il carattere nazionale nella definizione dei principi fondamentali e dei caratteri del volontariato, non attribuibili alle legislazioni regionali, al fine di evitare differenze nella possibilità di esercitare il diritto sancito dalla Costituzione di svolgere l’azione volontaria in maniera uguale in tutto il territorio nazionale (vedi sentenza della Corte Costituzionale n.75 del 28/02/1992). Nelle diverse forme organizzative che saranno delineate dalla Riforma occorre quindi garantire la permanenza nel Volontariato, favorendone l’azione e considerandolo un valore aggiunto nella valutazione sociale degli interventi. Occorre difendere la peculiarità del volontariato italiano nella gestione diretta di servizi alla persona, garantendo – negli spazi previsti di discrezionalità della Pubblica Amministrazione – la possibilità di proseguire questa più che centenaria esperienza di partecipazione in ambito sociosanitario. Le Pubbliche Assistenze sono un tassello fondamentale della democrazia, in quanto scuole di partecipazione, coesione sociale ed advocacy. Ricoprono storicamente un ruolo essenziale nel welfare territoriale. I servizi svolti dalle Associazioni. con il coinvolgimento dei volontari, sono strumenti per la realizzazione delle finalità e dei valori associativi.

(2) Codice del Terzo Settore ed Armonizzazione delle Leggi

Garantire alle associazioni attualmente ricomprese dalla Legge 266/91 diconservare le proprie caratteristiche peculiari anche per quelle realtà che sceglieranno di utilizzare la qualifica di impresa sociale per svolgere attività complesse, permettendo loro di continuare ad avvalersi del contributo dei volontari. Nel considerare positiva la definizione di unCodice specifico del Terzo Settore (art. 4), ANPAS ritiene che, nel riordino della legislazione di settore, le prerogative e le peculiarità della legge quadro sul Volontariato (costruita sulla base dell’esperienza e della storia dell’associazionismo del nostro Paese) non siano cancellate come avvenuto per la legge 49 sulle ONG. Nell’ambito dell’armonizzazione delle leggi su Volontariato e Promozione Sociale (art. 5), si ritiene opportuno un chiarimento degli elementi distintivi delle due realtà.

(3) Rafforzare il passaggio da attività commerciale marginale a strumentale (art. 4, primo comma, punto e)

Nei decreti attuativi occorre rafforzare la possibilità per il Volontariato nel Terzo Settore di svolgere attività commerciali e di impresa strumentali alla realizzazione dei propri scopi istituzionali. Non si può riformare e potenziare il Terzo Settore se non si potenzia e si favorisce la sua economia specifica che è in gran parte rappresentata proprio da attività di fundraising. La definizione di criteri e vincoli – necessaria per regolamentare la contabilità separata tra attività di impresa ed istituzionale – non deve tuttavia comprimere la spinta di innovazione ed originalità delle organizzazioni di Volontariato e il loro radicamento nelle comunità.

(4) Valorizzare il ruolo del Terzo Settore nella relazione con gli Enti Pubblici (art. 4, comma 1, lettera m).

ANPAS nel condividere le riflessione del relatore Lepri, ritiene prioritario un coinvolgimento del Volontariato nelle funzioni di indirizzo, coprogettazione e coordinamento dei servizi alla persona. Nel percorso di recepimento della direttiva comunitaria 24/2014 sugli appalti occorre tenere in considerazione che soccorso e trasporto sanitario – attività storicamente svolte dalle Pubbliche Assistenze – devono continuare ad essere considerate di interesse generale, fattibili con il volontariato, con finalità solidaristiche, come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. 113 del 2014). In questa prospettiva occorrerà precisare, anche il sede di disegno di legge delega, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni dirette per il trasporto d’urgenza e ordinario con le organizzazioni di volontariato che rispondano ai requisiti indicati nella sentenza predetta.

Nel nostro paese il trasporto sociosanitario ad oggi viene svolto per oltre il 70% da Associazioni di Volontariato che, oltre a garantire coesione, inclusione e partecipazione dei cittadini, permettono una sostenibilità complessiva del sistema.

(5) Riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dei volontari (art 5, comma 1, lettera c) attraverso la validazione da parte delle reti di secondo livello di Volontariato.

(6) Centri di Servizio del Volontariato

Occorre una riflessione approfondita sul ruolo di servizio dei CSV (art. 5, comma 1 lettera e) prendendo atto dei limiti del loro sviluppo sui territori, come evidenziato da una recente ricerca CSV.net. Le riflessioni proposte dal Sen. Lepri sui CSV aprono a possibili nuovi scenari per lo sviluppo del Volontariato. E’ comunque necessario non disperdere l’esperienza maturata in oltre due decenni di attività al servizio del volontariato. E’ semmai utile e coraggioso immaginare strategie e modalità più vicine alle nuove esigenze e sensibilità ed anche, osiamo dire, alla maggiore maturità del volontariato italiano, anzi dei volontariati presenti nelle diverse forme organizzative.

(7) Impresa Sociale

Premesso che numerose Pubbliche Assistenze negli anni hanno gemmato strutture di servizio per affrontare attività complesse e meglio rispondere ai bisogni dei cittadini, spesso su richiesta delle Istituzioni, ANPAS ritiene che l’impresa sociale – per come è intesa nel DDL – sia un’opportunità per l’ampliamento e l’innovazione dell’intervento del Terzo Settore. Si considera tuttavia fondamentale una maggiore chiarezza non solo nella definizione dei tratti costitutivi dell’impresa sociale, ma anche nelle modalità di azione, relazione
e scambio fra terzo settore, soggetti for profit e Stato. Per qualificare l’impresa come sociale, oltre alla finalità, conta il modo in cui sono organizzate, gestite, governate e a cosa destinano i propri profitti. “Il terzo settore non va visto come una nuova area alla quale estendere le aspettative di rendimento di un’economia finanziarizzata. Deve avvenire l’opposto: le risorse finanziarie vanno portate dentro il terzo settore per incrementare l’impatto delle sue organizzazioni, per metterle in condizione di essere più incisive rispetto alle grandi questioni sociali” (cfr “Riforma del terzo settore, gli investimenti sociali sono trendy ma non è priorità” di Vincenzo Manes, Il Fatto Quotidiano, 16 maggio). Condividendo questa impostazione riteniamo che in tema di distribuzione degli utili il DDL non dovrebbe scostarsi da quanto già previsto per le cooperative sociali, estendendo quel meccanismo a tutte le organizzazioni dell’economia sociale. Occorre inoltre che sia prevista la presenza del Volontariato all’interno delle imprese sociali, attualmente non menzionato dall’art. 6 comma 1, lettera a.

(8) Riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello

Le reti di secondo livello sono la naturale evoluzione delle organizzazioni che, operando su scala locale, ma condividendo finalità e modalità di intervento sul territorio nazionale, hanno deciso di darsi una struttura volta al raggiungimento di obiettivi comuni più complessi e duraturi.

Occorre coinvolgere le organizzazioni con maggiore rappresentatività nella definizione delle linee guida su bilancio sociale e valutazione di impatto e garantire loro la possibilità di svolgere attività di supporto, vigilanza, monitoraggio e controllo, a fronte della previsione di specifiche forme di sostegno, anche attraverso convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 7, comma 2 e 3). E’ quindi centrale l’istituzione di un Registro nazionale con requisiti uniformi per tipologia di organizzazione validi in tutto il territorio nazionale.

(9) Rendere il Servizio Civile Universale (art. 8), cioè accessibile a tutti i giovani che chiedono di parteciparvi, mantenendone un’identità costituzionale fondata sulla “difesa della Patria in modo non armato e non violento”, come rilevato anche dalla relazione del Sen. Lepri, e non dalla formulazione attuale incentrata invece sui “valori fondanti della Patria”. Occorre inoltre garantire risorse adeguate come definire una proporzione nel bilancio dello Stato fra i fondi stanziati per la difesa civile, attività specifica del Servizio Civile, e quelli per la difesa militare. Affinchè il Servizio Civile possa essere a pieno un’esperienza educativa e di integrazione per i giovani è necessario mantenere la sua durata ad un anno.

(10) Aspetti fiscali

E’ assolutamente necessario superare, distinguere e regolare le ambiguità oggi presenti intorno ai concetti di “non lucrativo” e di “non commerciale” oggi confusamente recepiti dalla norma e dalla consuetudine.

Il fatto di essere un soggetto statutariamente “non lucrativo”, comunemente definito non commerciale o non profit, non deve essere confuso con il fatto che lo stesso soggetto possa svolgere attività commercialmente rilevanti, purchè risponda alla norma generale, per lo più fiscale, di trattamento di tali attività.

E’ necessario pertanto superare e semplificare tutta la teoria legata alle operazioni marginali o connesse definendo in modo chiaro e non ambiguo la soggettività degli enti e delineando in maniera chiara le eventuali agevolazioni o previsioni fiscali.

La distribuzione di utili è un fattore distorcente rispetto alle motivazioni che sottendono al mondo del terzo settore in quanto, differentemente a quanto accade per la cooperazione sociale, ove comunque esiste un nesso logico fra prestatore d’opera e remunerazione, chi decidesse di mettere a disposizione delle risorse finanziarie non dovrebbe poter esercitare un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente e, soprattutto, dovrebbe essere consapevole di aver operato una scelta di investimento senza altro interesse che quello per lo sviluppo sociale. Senza aspettarsi in cambio nient’altro che un contributo alla crescita di questo paese. Rendendosi conto che anche questo è un modo per ricavare un beneficio dal proprio investimento, dove però più che i dividendi del capitale conta il contributo a rendere più accogliente la società in cui viviamo e lavoriamo.(cfr “Riforma del terzo settore, gli investimenti sociali sono trendy ma non è priorità” di Vincenzo Manes, Il Fatto Quotidiano, 16 maggio). Al fine di permettere comunque un flusso di liquidità verso tali organizzazioni, l’eventuale distribuzione di utili potrebbe essere calmierata con l’individuazione di “tetti” di remunerazione che non superino i tassi previsti per i titoli di Stato.

(Fonte ANPAS)